Si allarga la platea dei lavoratori subordinati beneficiari del bonus Natale: a dicembre il trattamento integrativo di 100 euro una tantum potrà essere richiesto da chi ha almeno un figlio a carico, anche se non coniugato. A prevederlo è il decreto Concordato bis (D.L. n. 167/2024) pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Occorrerà però specificare nella domanda che l’altro genitore non ha richiesto il medesimo bonus, che non è né frazionabile né cumulabile.
Busta paga di dicembre più pesante con il bonus Natale da 100 euro che spetta ai dipendenti in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto Omnibus (art 2 bis D.L. n. 113/2024 convertito in L. n. 143/2024). Requisiti che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Concordato bis (D.L. n. 167/2024), sono stati modificati per ricomprendere anche i lavoratori non coniugati oppure separati o divorziati. Il bonus Natale spetta a tutti i lavoratori che hanno figli fiscalmente a carico ma non è cumulabile tra i genitori.
Cos’è il bonus Natale
La legge di conversione del decreto Omnibus (art. 2 bis D.L. n. 113/2024, convertito in Legge n. 143/2024) ha introdotto un nuovo trattamento integrativo all’IRPEF denominato bonus Natale, di importo massimo pari a 100 euro, totalmente esente da imposte e contributi.
L’erogazione può avvenire:
- tramite il datore di lavoro unitamente alla retribuzione del mese di dicembre, se il lavoratore presenta la relativa richiesta, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesta il possesso dei requisiti
- nella dichiarazione dei redditi che sarà presentata il prossimo anno con riferimento al periodo d’imposta 2024.
Requisiti di spettanza
Possono fare domanda ai lavoratori dipendenti che, con riferimento al periodo d’imposta 2024, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- reddito complessivo, percepito tra il 1° gennaio 2024 e il 12 gennaio 2025, non superiore a 28.000 euro;
- coniuge a carico (se esistente) e/o almeno un figlio a carico;
- capienza dell’imposta lorda: IRPEF lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore alla detrazione fiscale spettante (art. 13, comma 1, TUIR).
N.B. Il Bonus non è cumulabile neanche in misura frazionata con altro bonus Natale percepito dal coniuge/parte dell’unione civile: l’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
Verifica redditi di riferimento
Nel computo del limite di reddito fissato dalla norma occorre tenere conto anche di:
- redditi assoggettati a cedolare secca;
- redditi su cui si applica una imposta sostitutiva;
- quota di agevolazione ACE (art. 1 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201);
- mance detassate corrisposte ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, commi da 58 a 62, della legge n. 197/2022);
- quota esente dei redditi di ricercatori e impatriati.
Calcolo dell’importo del bonus
L’importo effettivamente spettante a ciascun dipendente deve essere calcolato riproporzionando l’importo base previsto dalla legge (100 euro) ai giorni detrazione presenti nella busta paga di dicembre come valore annuale, senza che sia operata alcuna riduzione in presenza di particolari modalità̀ di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio part-time orizzontale, verticale o ciclico).
I giorni detrazione maturano anche in caso di festività, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi, mentre non si considerano i giorni per i quali non spetta alcun reddito (assenze ingiustificate, sospensione, aspettativa non retribuita). Le detrazioni in mancanza di retribuzione spettano solo in caso di sciopero del lavoratore.
Erogazione del bonus
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime istruzioni operative sull’erogazione dell’indennità una tantum prevista dal D.L. n. 113/2024, mentre con la risoluzione n. 54/E del 2024 ha individuato i codici tributo che il datore di lavoro deve utilizzare per recuperare gli importi erogati.
L’azienda che ha anticipato l’importo spettante in busta paga espone il relativo importo in compensazione nel modello F24 in data 16 gennaio 2025, con il codice tributo:
- 1703 se datore di lavoro privato
- 174E in caso di datore di lavoro ente pubblico.
Recupero bonus non spettante
In qualità di sostituto d’imposta ha l’obbligo in sede di conguaglio fiscale, di verificare il diritto al beneficio in oggetto e di provvedere, in caso di esito negativo della verifica, al recupero delle relative somme non spettanti al lavoratore, in sede di conguaglio fiscale, se il rapporto di lavoro. In alternativa il lavoratore dovrà restituire il bonus in dichiarazione dei redditi 2025.
Fonte IPSOA.it