L’assegnazione di beni e servizi ad personam sotto forma di fringe benefit subisce un trattamento diverso in busta paga a seconda che il lavoratore beneficiario abbia o meno figli fiscalmente a carico. Le erogazioni in natura assegnate individualmente, inclusi i rimborsi delle utenze domestiche, a patto che sia applicato il corretto inquadramento fiscale e previdenziale, non sono assoggettate né a tassazione né a contribuzione.
Per l’anno 2024 la legge di Bilancio (l. n. 213/2023) ha previsto l’esenzione da tassazione e contribuzione delle erogazioni liberali di beni e servizi (fringe benefit) ai lavoratori dipendenti se il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non supera:
- 1.000 euro;
- 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati.
Rientrano nell’esenzione anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Ai sensi dell’art. 51, co. 3, del TUIR, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’ articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
I fringe benefits assegnabili ad personam ai lavoratori subordinati consistono in forme di retribuzione non in denaro quali la concessione dell’auto aziendale, del telefono cellulare, di buoni pasto, alloggio, polizze assicurative sulla vita, erogazione di servizi asili nido, abbonamenti a servizi di trasporto pubblico, cessione di prodotti aziendali a particolari condizioni di favore, un prestito personale concesso ai dipendenti a tassi inferiori a quelli di mercato.
Per individuare il valore normale occorre far riferimento al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati o nel tempo e nel luogo più prossimi.
Il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (principio di onnicomprensività della retribuzione).
I fringe benefits non concorrono a formare il reddito e sono dunque esenti sia fiscalmente che sotto il profilo contributivo se si configurano come beni o servizi ceduti di importo complessivamente non superiore a 1.000 euro nel periodo d’imposta.
L’applicazione del tetto maggiorato a 2.000 euro spetta:
- in misura intera per ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi;
- anche nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché assorbita dall’assegno unico e universale (AUU).
Attenzione
Per applicare la soglia più elevata prevista legge di Bilancio 2024 (2.000 euro) i datori di lavoro dovranno dare preventiva informativa alle RSU laddove presenti.
Inoltre, il lavoratore per fruire del bonus “rafforzato” dovrà dichiarare al datore di lavoro di aver diritto e dovrà indicare il codice fiscale dei figli a carico.
L’agevolazione si applica limitatamente all’anno d’imposta 2024, ovvero alle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2025.
N.B. Qualora in sede di conguaglio dovesse emergere che il valore dei beni o dei servizi prestati sia superiore a tale soglia, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’importo corrisposto nella sua interezza. La misura incentivante prevista legge di Bilancio 2024 si applica alle somme materialmente entrate nella disponibilità del lavoratore entro il 12 gennaio 2025.
Attenzione
In caso di ricorso ai buoni acquisto generalizzati, il benefit si considera percepito dal dipendente nel momento in cui lo stesso entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.
Calcola il risparmio
Operaio in forza ad un’azienda che opera nel settore industria CCNL Legno e Arredamento, inquadrato al livello AS2
Posta la retribuzione mensile di base pari a 1.500 euro, il datore di lavoro eroga al lavoratore un importo aggiuntivo, a titolo di fringe benefit, pari a 2.000 euro, che è imponibile sotto il profilo sia contributivo che fiscale. In alternativa è possibile riconoscere al lavoratore un fringe benefit, rispettando le soglie di esenzione spettanti ai lavoratori con figli a carico.
Risparmio %
L’opzione per l’erogazione di fringe benefits ai lavoratori beneficiari della misura di vantaggio prevista dalla legge di Bilancio 2024 consente di risparmiare il 14% sul complessivo costo del lavoro.
Al risparmio così conseguito va sommato, dal punto di vista del datore di lavoro, il risparmio fiscale conseguito in seguito alla piena deducibilità del costo di acquisto dei beni e servizi erogati.
Fonte IPSOA.it