Il modello ObisM è a disposizione dei pensionati di tutte le gestioni, accedendo alla sezione “Fascicolo previdenziale del cittadino”.
I beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali fornite dall’Istituto possono ottenere il certificato di pensione (modello ObisM): dal 9 maggio, infatti, nella sezione “Fascicolo previdenziale del cittadino” il certificato è a disposizione dei pensionati di tutte le gestioni, compresa la gestione ex INPGI-1 confluita in Istituto dal 1° luglio 2022.
Il modello ObisM viene pubblicato annualmente, tenendo conto delle attività generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali: in particolare, per il 2024, sulla mensilità di gennaio è stato riconosciuto un aumento delle pensioni per l’adeguamento al costo della vita, in base all’indice stabilito in via previsionale al 5,4% e applicato in base alla normativa vigente.
Il certificato riporta, se spettante, l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo (ai sensi dell’art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – legge di Bilancio 2023): tale incremento, per il 2024, è riconosciuto nella misura del 2,7% senza distinzione di età del percipiente, per ciascuna delle mensilità e fino a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità.
È possibile ottenere il modello ObisM, accreditandosi sul portale tramite i consueti canali:
- SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID;
- eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Nel caso di variazione dell’importo di pensione, il certificato di pensione viene contestualmente aggiornato.
Si ricorda, infine, che il certificato non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE sociale, assegni straordinari, isopensioni ai sensi dell’articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92): non avendo natura di trattamento pensionistico, esse non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il messaggio 9 maggio 2024, n. 1772.
Fonte INPS.it