La cumulabilità con altri esoneri contributivi e incentivi.
Il decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48) ha stabilito un aumento di 4 punti percentuali dell’esonero sui contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, come determinato dalla legge di bilancio 2023. L’esonero si applica per il periodo di paga 1° luglio – 31 dicembre 2023.
Le istruzioni operative e contabili per applicare l’esonero sono state fornite con il messaggio 24 maggio 2023, n. 1932.
Con il messaggio 10 agosto 2023, n. 2924 l’INPS chiarisce che l’esonero contributivo:
- per la sua specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile con gli esoneri contributivi relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro;
- è cumulabile con l’incentivo NEET;
- è cumulabile con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022.
Fonte INPS.it